Modena, 3 aprile 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
Aggiornamento BONUS 600 €
Le istruzioni Inps per chiedere il bonus per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo sono contenute in una circolare INPS del 30 marzo e chiariscono che per l’indennità di 600 euro non è prevista alcuna contribuzione figurativa.
L’INPS ha comunicato ufficialmente che le domande, se aventi i requisiti, saranno tutte accolte, indipendentemente dall’ordine di arrivo, e conseguentemente liquidate.
Il Bonus è erogato dall’Inps previa domanda telematica, anche con il Pin semplificato. Leggi QUI le nostre indicazioni operative per la presentazione. Nella domanda vanno indicate, in caso di scelta dell’accredito dell’indennità sul c/c, le relative coordinate bancarie IBAN.
Riepilogo delle regole = A chi è rivolto il Bonus:
- Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa L’indennità di 600 euro per il mese di marzo, spiega l’Inps, è destinata ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. Questi professionisti non devono essere titolari di pensione né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati/società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR. Tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. Dall’agevolazione in esame sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l’accesso allo specifico Fondo per il reddito di ultimo istanza di cui all’art. 44, DL n. 18/2020
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO – La stessa indennità di 600 euro è destinata, sempre previa domanda all’Istituto, a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa.
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo, alcun rapporto di lavoro dipendente. Non è previsto per marzo oltre alla contribuzione figurativa neanche l’assegno al nucleo familiare.
- Indennità ai lavoratori del settore agricolo – L’indennità è concessa anche agli operai agricoli a tempo determinato
- Indennità lavoratori dello spettacolo – Potranno chiedere l’indennità anche i lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. I lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l’indennità.
- Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni – Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni e con l’assegno ordinario di invalidità.
Leggi anche le nostre risposte alle FAQ
Lascia un commento