Comunicazione di fermo amministrativo sulle auto in arrivo da Ader

 

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate Riscossione sta inviando ad una serie di contribuenti delle lettere di preavvisi di fermo amministrativo sulle autovetture e motocicli (c.d. “ganasce fiscali”) con sollecito a regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento entro 30 gg. di tutte le cartelle che non potevano essere comprese nelle domande per la “rottamazione-quater”.

 

Cosa fare?

  • se il contribuente ritiene che la somma non sia dovuta, può chiedere all’Agente della riscossione, nei termini/casi indicati dalla normativa di far verificare all’Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Eventuali chiarimenti in merito alle somme dovute devono essere richiesti direttamente al competente ufficio dell’Ente creditore (indicato nel prospetto “Dettaglio del debito”) che risponde, in via esclusiva, della correttezza degli addebiti dai quali è derivato l’avvio della procedura di fermo amministrativo;
  • se il contribuente riscontrasse che la comunicazione è corretta, l’importo richiesto andrà saldato entro i 30 gg. successivi alla notifica dell’atto, tramite una delle seguenti modalità:
    – il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
    – l’App Equiclick;
    – canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
    – in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
    – direttamente presso gli sportelli dell’ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

Quali le conseguenze?

Se il contribuente non dovesse porre in atto nessuna delle 2 situazioni sopra descritte, il fermo amministrativo relativo all’automobile, al motorino o a qualsiasi altro mezzo verrà iscritto al Pubblico registro automobilistico senza ulteriori comunicazioni, così come stabilito dal comma 1 dell’articolo 86 del DPR.602/73, e conseguentemente:

  • il veicolo non potrà più circolare;
  • chiunque circoli con il veicolo sottoposto al fermo, sarà soggetto anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal Codice della strada, da 1.988€ a 7.953€;
  • non saranno opponibili all’AdER eventuali successivi atti di disposizione (per esempio la vendita) del veicolo sottoposto a fermo.

 

Se il veicolo è un bene strumentale per l’attività di impresa o professione?

Se il contribuente che riceve la comunicazione di preavviso fermo amministrativo è un’impresa o professionista, ed il veicolo oggetto del fermo è un bene strumentale impiegato nello svolgimento dell’attività, lo dovrà comunicare all’AdER affinché venga bloccata la procedura di fermo, in quanto la normativa vigente (DL 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013 e l’articolo 62 del dpr 602/73 e l’articolo 515 del codice di procedura civile) dispone che: “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, anche se lo stesso è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito”. La prova della strumentalità resta in ogni caso a carico del contribuente, che dovrà fornire all’AdER i documenti comprovanti la proprietà del bene.

Altri casi di impignorabilità

Si evidenzia che il “principio di impignorabilità” si applica anche ai veicoli abitualmente impiegati per il trasporto di persone nello svolgimento dell’attività, lo dovrà comunicare all’AdER affinché venga bloccata la procedura di fermo, in quanto la normativa vigente (DL 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013 e l’articolo 62 del dpr 602/73 e l’articolo 515 del codice di procedura civile) dispone che: “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, anche se lo stesso è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito”. La prova della strumentalità resta in ogni caso a carico del contribuente, che dovrà fornire all’AdER i documenti comprovanti la proprietà del bene.

Altri casi di impignorabilità

Si evidenzia che il “principio di impignorabilità” si applica anche ai veicoli abitualmente impiegati per il trasporto di persone disabili, e munite di apposito contrassegno.

 

Informativa – Modena,  02 ottobre 2023

 

 

Lascia un commento