Saldi invernali 2026, si parte il 3 gennaio

La Regione Emilia-Romagna comunica che, in conformità alla decisione della Conferenza delle Regioni, i saldi invernali 2026 avranno inizio dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania anticipato al sabato qualora questo giorno coincida con un lunedì e si svolgeranno per un periodo complessivo di 60 giorni. Pertanto i saldi invernali 2026 avranno inizio:

SABATO 3 GENNAIO 2026 e termineranno il 3 MARZO 2026

Nei 30 giorni antecedenti l’avvio delle vendite di fine stagione (saldi invernali), e quindi dal 4 dicembre 2025, in base alla normativa regionale vigente, resta confermato il divieto di vendite promozionali di capi di abbigliamento e accessori, oltre a calzature, biancheria intima, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

RICORDIAMO CHE:

  • Relativamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto;
  • La merce oggetto di vendita di fine stagione dovrà essere separata da quella posta in vendita abitualmente. Qualora tale separazione non fosse praticabile, la vendita ordinaria sarà sospesa.
  • Non vi è obbligo di comunicare al Comune l’effettuazione dei saldi di fine stagione.

Riduzioni di prezzo e trasparenza

  • A seguito delle modifiche al Codice del Consumo entrate in vigore nel corso del 2023, sono state introdotte disposizioni che impongono all’esercente di un’attività economica un maggiore livello di trasparenza in termini di riduzione dei prezzi, per contrastare il fenomeno dei “finti ribassi di prezzo”.
  • La norma stabilisce che ogni annuncio di riduzione del prezzo da parte di un venditore deve indicare (ai fini di agevolare la comparazione con il prezzo ribassato) anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione.
  • Per i prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni, l’esercente è tenuto a indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.
  • Restano esclusi da tale disciplina le vendite sottocosto e i “prezzi di lancio” caratterizzati da successivi annunci di incremento prezzo, nonché i prodotti agroalimentari deperibili.

 Leggi altre news qui

Lascia un commento