Modena, 8 luglio 2021

Informativa

 

CONFESERCENTI MODENA

 

Rinnovo concessioni per il commercio su aree pubbliche: i comuni devono espletare le procedure per la riassegnazione secondo le linee guida del Mise

 

Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020; le concessioni sono assegnate al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”.

 

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (…)”pertanto anche le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente il 31 luglio 2021), conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

 

La disposizione in pratica ha voluto conservare, per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, l’efficacia delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche con scadenza 31 dicembre 2020 (ma anche di quelle eventualmente che scadono tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), per evitare che la mancata conclusione dei procedimenti di riassegnazione, entro il 30 giugno 2021, possa conseguire la perdita di efficacia dei titoli e dunque l’impossibilità per i titolari di esercitare l’attività.

 

Pertanto i procedimenti in itinere, che i Comuni, hanno avviato d’ufficio entro il 31 dicembre 2020 si ritiene debbano essere conclusi secondo le regole stabilite dalle Linee Guida e dalle norme sulle modalità di riassegnazione previste dalle Regioni, questo a prescindere dal fatto che le concessioni conservino la loro validità per un periodo più lungo.

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