Modena, 29 giugno 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
PAGAMENTI ELETTRONICI: NOVITA’ dal 01/07/2020
- CREDITO IMPOSTA sui costi e commissioni per pagamenti elettronici
Nel Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, tra le misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, era previsto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Le modalità attuative, i termini e il contenuto delle comunicazioni sono state stabilite nel recente Provvedimento ADE del 29 aprile 2020 rendendo pertanto effettivo il credito d’imposta dal 1° luglio 2020 sulle spese e commissioni.
Soggetti beneficiari
Potranno accedere al credito d’imposta gli esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 €, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla forma giuridica scelta per l’esercizio dell’attività.
Ambito oggettivo
Le operazioni agevolate sono rappresentate dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali, i cui pagamenti sono effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’ obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.
Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamenti elettronico tracciabile i bollettini postali e gli assegni.
L’agevolazione spetta per i costi addebitati e per le commissioni addebitate sulle transazioni con strumenti di pagamento tracciabili. Rientrano nella definizione di «commissione» anche i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.
Calcolo e modalità del credito d’imposta
Il benefìcio consiste in un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi addebitati all’impresa / professionista per i pagamenti elettronici. Tale credito d’imposta è da utilizzare esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari. Secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 111 del 30 aprile, i soggetti beneficiari che abbiano stipulato una convenzione per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, riceveranno nella propria casella PEC, oppure pubblicati nell’online banking, tutti i dati funzionali alla determinazione del credito spettante.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. I beneficiari del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche per dieci anni a partire da quello in cui l’agevolazione è stata fruita.
- Obbligatorio il POS dal 1 luglio 2020? Non ancora, nessuna sanzione prevista
Il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 prevedeva all’articolo 23 una sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di accettare pagamenti con POS per commercianti e professionisti “pari 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione”.
Detta norma è stata soppressa in fase di conversione con la legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Pertanto, commercianti, artigiani e professionisti che al 1 luglio 2020 non si saranno ancora dotati di POS, e di conseguenza non potranno consentire la possibilità di pagare tramite carta o bancomat, non incorreranno in alcuna sanzione.
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