Fondo per la sicurezza CCIAA Modena 2025

 

OBIETTIVI E FINALITA’
Attraverso il “Fondo per la sicurezza” la CCIAA, ed i comuni che fino al 2023 sono stati: Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Cavezzo, Concordia S/S, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano S/P, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo N/F, Ravarino, Riolunato, San Felice S/P, San Possidonio, Sassuolo, Savignano, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, sostengono le imprese che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza per contrastare il rischio di furti, rapine ed altri episodi criminosi.

 

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Modena, esercenti qualsiasi attività economica, con sede o unità locale operativa in provincia di Modena che non abbiano già ottenuto un contributo sullo stesso Fondo Sicurezza almeno una volta negli anni 2022 – 2023 – 2024 con riferimento alla stessa localizzazione. Verranno finanziate in via prioritaria le imprese che esercitano attività in posto fisso e aperte al pubblico, le imprese agricole e le imprese di trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente con codice attività rientrante fra quelli indicati all’art.2 del bando.

 

ULTERIORI REQUISITI:

-essere in attività;
-essere in regola col pagamento del diritto annuale;
-non essere sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria;
-non avere protesti a proprio carico;
-non avere subito condanne contro la pubblica amministrazione;
-essere in regola con i contributi versati nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti;
-essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
-non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che le unità locali presso le quali si intende installare l’impianto di sicurezza devono essere già state denunciate al Registro imprese al momento della presentazione della domanda.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della domanda, fino alla liquidazione, pena la revoca del contributo stesso.
Si precisa che il DURC verrà richiesto sia in fase di concessione del contributo sia al momento della liquidazione.
Si precisa che in fase di concessione non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato, ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D.lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo, il diritto annuale dovrà comunque essere regolare.

 

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a contributo le spese per acquisto ed installazione, al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza:
a) Sistemi di video allarme antirapina conformi ai requisiti previsti dal Protocollo d’Intesa del 14/07/2009, rinnovato il 12 novembre 2013, rinnovato il 12/12/2019 e rinnovato il 22/02/2024 collegati in video alle centrali operative di Questura e Carabinieri
b) Sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso, sistemi di antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni
c) Sistemi passivi: altri sistemi passivi quali casseforti, porte e serrande blindate, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna interni ed esterni installati allo scopo di consentire la vista dell’interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi, sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro
d) Contratti stipulati con Istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali (sono ammessi i canoni del servizio a partire dal 1° gennaio 2025).
Per nuovo impianto si intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti. Rientrano pertanto nella tipologia a) antirapina solo gli impianti che comprendono l’acquisto di videoregistratore, delle telecamere digitali e del pulsante antirapina, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tipologia b) videosorveglianze a circuito chiuso solo gli impianti che prevedono la presenza di videoregistratore e telecamere, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tipologia b) antintrusione impianti che comprendono la centrale, i sensori e la sirena. Nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili.

 

DURATA
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (salvo esaurimento dei contributi)

ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
nel caso di impianti installati in comuni aderenti all’iniziativa, il contributo copre il
 50% delle spese fino ad un massimo di 3.000,00€ per sistemi di tipo a
 50% delle spese fino ad un massimo di 1.200,00€ per sistemi di tipo b,c,d

Nel caso di impianti realizzati in comuni non aderenti, il contributo copre il:

 40% delle spese fino ad un massimo di 2.400,00€ per sistemi di tipo a
 40% delle spese fino ad un massimo di 960,00€ per sistemi di tipo b, c,d

Spesa minima prevista di 1.000 euro per ogni tipologia di intervento.

Il contributo è concesso in regime “De Minimis” e non è cumulabile con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le medesime spese.

 

SCADENZA
Sarà possibile presentare la domanda di contributo ai sensi del presente bando dalle ore 10 di lunedì 17 marzo alle ore 20 di venerdì 19 dicembre 2025 (salvo esaurimento dei contributi) esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo verrà assegnato con priorità alle domande relative alla tipologia a) impianti di videoallarme antirapina collegati in video alle Forze dell’Ordine presentate da imprese rientranti nei codici ateco di cui all’art. 2 (punti 15), a seguire verranno ammesse le domande relative ad altre tipologie di impianti presentate da imprese di cui all’art. 2 (punti 10), poi verranno ammessi gli impianti tipologia a) installati da imprese non rientranti 8 nell’elenco dell’art. 2 (punti 5) e infine le altre tipologie di impianti installati da imprese non rientranti nell’art. 2 (punti 0), secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande telematiche.

 

RENDICONTAZIONE
I beneficiari del contributo dovranno presentare, telematicamente, la documentazione consuntiva completa per ottenere la liquidazione del contributo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di concessione del contributo. Quindi gli impianti devono essere installati, fatturati e pagati con diversi giorni di anticipo rispetto a tale scadenza, perché rimanga il tempo necessario per presentare la richiesta telematica.

 

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo ad inviare email a finanzaimpresa@confesercentimodena.it.

 

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