Modena 18 aprile 2018

Informativa Settore Fiscale

 

 

DAL 1 LUGLIO 2018, PER I TITOLARI DI PARTITA IVA NON È PIÙ POSSIBILE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

-PENA LA INDETRAIBILITÀ DELL’IVA E L’INDEDUCIBILITÀ DEL COSTO-

La legge Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall’1/7/2018, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

  • l’abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
  • la modifica dell’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Ne consegue che imprese e lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante per i loro mezzi di trasporto (veicoli stradali a motore, aeromobili, natanti da diporto), non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica quale documentazione del costo sostenuto.

Rispetto alle modalità di pagamento degli acquisti di carburante, in data 4 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un apposito provvedimento, a conferma che per la detraibilità / deducibilità degli acquisti di carburante sono considerate “valide” tutte le forme di pagamento ora esistenti, eccetto il contante. Quindi dal 1/7/2018 solo mezzi “tracciabili”.

All’interno del provvedimento l’AdE ha elencato gli “ulteriori mezzi di pagamento idonei” a consentire la detraibilità/deducibilità delle spese sostenute dai titolari di partita Iva per l’acquisto di carburanti per autotrazione, quali:

  • gli assegni bancari e postali, circolari e non
  • i vaglia cambiari e postali
  • i mezzi di pagamento elettronici tra i quali, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di credito / debito (bancomat) / prepagate (ricaricabili e non), ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente
  • carte (ad esempio le carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalle compagnie petrolifere a seguito di contratti di “Netting”, le carte ricaricabili e non ricaricabili) e buoni benzina

Nessuna indicazione è stata invece fornita dall’Ade per quanto attiene le prestazioni di servizi relative ai beni stessi, le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, pedaggio autostradale, noleggio e leasing.

Queste spese, a differenza dell’acquisto carburante, pare possano ritenersi “fuori” dal perimetro applicativo della tracciabilità dei pagamenti e pertanto, per la detrazione dell’IVA e la deducibilità della spesa, è possibile procedere al pagamento delle stesse anche mediante l’utilizzo di denaro contante.

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