Modena, 28 aprile 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

Fase 2: la sintesi dei provvedimenti del DPCM 26 aprile 2020

Dal 4 maggio inizierà la cosiddetta “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Le disposizioni del nuovo Dpcm, (leggi per intero) prevedono la ripresa di molte attività produttive e del commercio all’ingrosso funzionale alle filiere di produzione, ma confermano ancora la chiusura per gran parte del commercio al dettaglio, fino al 17 maggio.

Bar e ristoranti rimarranno chiusi, ma potranno effettuare solo consegne a domicilio e vendita da asporto (in molte regioni, compresa l’Emilia Romagna, già dal 27 aprile). Parrucchieri ed estetisti rimarranno chiusi. 

Il Premier ha annunciato che queste ultime categorie non potranno riaprire fino al 1 giugno.  

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalla Regione Emilia Romagna, relativamente a specifiche aree del territorio regionale:

Le misure del DPCM in vigore dal 4 maggio 2020.

 

SPOSTAMENTI AMMESSI

  • Si continuano a consentire solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità: possibili gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine.
  • Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  • È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, anche non nei pressi della propria abitazione, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tali regole; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato.

SOSPENSIONE DI EVENTI, ATTIVITA’, CELEBRAZIONI

  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Ammesse le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni – nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
  • Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, l’attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
  • L’apertura dei luoghi di culto è ammessa a condizione che vengano adottate misure organizzative per evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.

TRASPORTI

  • Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

  • Sono sempre sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, (scarica qui) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  • chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’allegato 1 viene aggiunta la vendita di fiori, piante, semi e fertilizzanti quale attività di commercio al dettaglio ammessa.
  • Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 (scarica qui) e 5 bis (scarica qui).

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre viene ammessa ex novo la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
  • Chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ALTRE ATTIVITA’

  • Ancora sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (scarica qui)
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • In ordine alle attività professionali ammesse si raccomanda di:
  1. Attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottando strumenti di protezione individuale;
  4. Incentivare la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

  • Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (scarica qui)
  • Fra le attività  ammesse ex novo troviamo i cantieri, tutto il comparto del commercio all’ingrosso, le attività degli agenti e rappresentanti di commercio e delle agenzie di mediazione immobiliare.
  • Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
  • È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Le imprese le cui attività sono consentite devono rispettare i contenuti:

del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;

del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica

La mancata attuazione dei protocolli tale da non assicurare adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO

Le Linee guida prevedono le seguenti raccomandazioni per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

  • Non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
  • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico;
  • Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
  • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;
  • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
  • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
  • Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;
  • Indossare necessariamente una mascherina, per la protezione del naso e della bocca;
  • Per i servizi di trasporto non di linea (NCC, taxi) sui sedili posteriori, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri non potranno esserci più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

  • Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, già dal 27 aprile 2020 le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori comunicando i dati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
  • È raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, oppure con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione al fuori dai casi di stretta necessità.

OBBLIGO DI USO DELLE MASCHERINE

  • Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, per la durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine, anche autoprodotte) nei luoghi confinati (chiusi) aperti al pubblico compresi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire in modo continuativo  il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4 (scaricalo qui).
  • L’utilizzo corretto delle mascherine va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Per evitare una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo delle mascherine, è stato definito  un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo per le maschere facciali ad uso medico di Tipo I, Tipo II e Tipo IIR: tale prezzo non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta del valore aggiunto.

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