Modena, 27 agosto 2021

Informativa

 

CONFESERCENTI MODENA

Esonero parziale contributivo 2021: chi può chiederlo, tempi e modalità

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa delle attività economiche, ha previsto per il 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

L’esonero spetta ai soggetti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato / corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’esonero è parziale, per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Nel caso di iscrizione a più forme di previdenza, la richiesta andrà presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Non spetta l’esonero in presenza di rapporto di lavoro subordinato e pensione diretta (diversa da assegno o integrazioni di invalidità).

Esonero contributivo Gestioni INPS

Per usufruire dell’esonero da parte dei soggetti iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

stante il possesso dei requisiti richiamati nella circolare INPS n.124 del 6/8/2021, occorre obbligatoriamente presentare apposita domanda dal 25 agosto 2021, ed entro la scadenza del 30 settembre 2021 (proroga richiesta fortemente dalla nostra Associazione, rispetto alla precedente scadenza del 31/07), utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.

Esonero contributivo Casse previdenziali professionali autonome 

Per usufruire dell’esonero da parte dei professionisti iscritti:

  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al DLgs. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e DLgs. 103/96 (Casse Interprofessionali)

stante il possesso dei requisiti richiamati nella Nota del Ministero del Lavoro n.0006921 del 29/7/2021, occorre obbligatoriamente presentare apposita domanda entro il 31 ottobre 2021 alla competente cassa Previdenziale di categoria. La modulistica per la richiesta e le modalità sono messe a disposizione direttamente dalle Casse, sui relativi siti internet di appartenenza (con accesso tramite area riservata).

Approfondimenti nelle sedi Confesercenti.

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