Entrata in vigore del Decreto sul diritto alla riparazione dei beni

 

Dal 22 ottobre entrano in vigore le nuove disposizioni sul diritto alla riparazione dei beni: sintesi delle disposizioni.

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il decreto legislativo n. 176/2026, che modifica il Codice del consumo per recepire le disposizioni contenute nella Direttiva Ue riguardanti il diritto alla riparazione dei beni. La finalità è quella di promuovere la riparazione dei beni, prolungarne la  durata e ridurre la produzione di rifiuti.

 


La normativa interessa principalmente:

  • Imprese commerciali che vendono beni ai consumatori;
  • Produttori, importatori e distributori;
  • Imprese artigiane e centri di assistenza che effettuano riparazioni;
  • Operatori del settore elettronico, elettrodomestici e telefonia.

La principale novità consiste nel diritto del consumatore alla riparazione, anche al di fuori del periodo di responsabilità del venditore, nei casi espressamente previsti dalla normativa europea.

  • Il D. Lgs. n. 176/2026 introduce importanti novità per il settore commerciale, soprattutto per gli operatori che vendono elettrodomestici, prodotti elettronici e apparecchiature soggette alle specifiche europee di riparabilità.
  • fattori a cui prestare attenzione:
  • l’ obbligo di informare il consumatore sulla scelta tra riparazione e sostituzione e sulla possibile estensione di 12 mesi del periodo di responsabilità;
  • l’ adeguamento delle procedure di gestione dei reclami e degli interventi in garanzia;
  • la distinzione tra gli obblighi del venditore durante la garanzia legale e quelli del fabbricante relativi alla riparazione dei prodotti individuati dalla normativa europea.

Indicazioni operative:

 

 Imprese

Adempimenti e verifiche consigliate

Negozi di elettrodomestici ed elettronica

Aggiornare le procedure di gestione della garanzia legale e le informazioni fornite al consumatore

Esercizi commerciali in generale

Informare i clienti della possibile estensione di 12 mesi della responsabilità del venditore in caso di riparazione

Centri assistenza e riparatori

Valutare l’adozione del modulo europeo e verificare le condizioni dei preventivi

Importatori e distributori

Verificare l’eventuale responsabilità di riparazione in assenza di un fabbricante o rappresentante nell’UE

Produttori

Verificare gli obblighi di riparazione, disponibilità dei ricambi e pubblicazione dei prezzi indicativi

 

Diritto alla riparazione dopo la garanzia legale

Il nuovo articolo 127-quinquies del Codice del consumo introduce un obbligo di riparazione a carico del fabbricante per determinate categorie di beni.
La riparazione deve essere effettuata:

  • Gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole;
  • Entro un termine ragionevole;
  • Anche attraverso riparatori terzi incaricati dal produttore;
  • L’obbligo non sussiste quando la riparazione risulta impossibile.

 

Qualora il produttore si sia stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo ricade, secondo la normativa, sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o, in assenza di questi, sul distributore.

 

Non viene introdotto un obbligo generalizzato di riparazione per qualsiasi prodotto. La disposizione riguarda esclusivamente i beni individuati dalla normativa europea e nei limiti delle relative specifiche di riparabilità.

 

Prodotti interessati

L’allegato II-decies del Codice del consumo individua ad oggi le seguenti categorie di beni, per le quali sono state definite le specifiche di riparabilità:

 

Categoria

 Prodotti

Elettrodomestici

Lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici e

aspirapolvere

Elettronica

Display elettronici, telefoni cellulari, cordless e tablet

Informatica

Server e prodotti di archiviazione dati

Altre apparecchiature

Apparecchiature di saldatura e dispositivi per il riscaldamento locale domestico

Mobilità

Beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri

 

L’elenco potrà essere aggiornato attraverso successivi provvedimenti ministeriali in relazione all’evoluzione della normativa europea. 

Si allega come previsto dalla direttiva il Modulo Europeo di informazioni sulla riparazione. 

Il modulo può essere rilasciato dal riparatore al consumatore; il modulo è fornito su supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per i servizi di riparazione; il modulo contiene tutte le informazioni inerenti la riparazione richiesta, il riparatore deve attenersi per 30 giorni dal momento in cui ha fornito il modulo al consumatore.

 

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Modulo Europeo di Informazioni sulla Riparazione

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