Modena 20 gennaio 2020

Informativa Settore Fiscale

 

 

Scontrino elettronico e invio corrispettivi – Novità 2020

 

Lotteria degli scontrini – slittamento avvio e abrogazione sanzioni

In base alla conversione in legge del DL.124/2019, l’avvio della lotteria degli scontrini slitterà dal 1/1/2020 al 1 luglio 2020, data ufficiale di partenza dell’operatività del provvedimento originariamente previsto nella Legge di Bilancio 2017 e fino ad ora non ancora in vigore.

 

La lotteria prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In base alle ultime disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

  •  il contribuente comunichi il “codice lotteria”. Esso dovrà essere prelevato dal contribuente stesso dal Portale Lotteria che sarà prossimamente attivato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ed altro non è che un “alias” del proprio codice fiscale, in quanto deve essere protetto ai fini della privacy
  • l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione. La trasmissione verrà effettuata in automatico dal Registratore Telematico, anche più volte al giorno per blocchi di scontrini elettronici.
    A tale fine il RT dovrà subire apposito adeguamento, entro il 30/06/2020, da parte del tecnico abilitato.

 

In sede di conversione in legge è stato rivisto anche il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini, che inizialmente prevedeva una sanzione da 100€ a 500€ per l’esercente che al momento della cessione avesse rifiutato di indicare sullo scontrino elettronico il codice lotteria, o lo avesse indicato ma non trasmesso i dati all’Agenzia delle Entrate.

La sanzione è stata annullata, prevedendo però che, in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente potrà segnalare tale circostanza nel Portale Lotteria. Dette segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

 

Esteso al 2020 l’esonero dall’invio dei corrispettivi delle operazioni “marginali”

Recentemente il Ministero dell’economia e Finanze, con uno specifico Decreto (DM 24/12/2019 pubblicato in GU n.305 del 31/12/2019), ha esteso l’esonero dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, genericamente “alla fase di prima applicazione” (e non più limitatamente fino al 31/12/2019), anche relativamente alle:

  • operazioni connesse / collegate a quelle per le quali non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
  • operazioni così dette “marginali”;
  • cessioni “marginali” diverse da quelle di benzina / gasolio effettuate dai distributori dicarburante

 

Ricordiamo che sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi / compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente. Pertanto, ai fini della sussistenza dell’esonero per il 2020, è necessario verificare la marginalità delle operazioni avendo riguardo al volume d’affari 2019.

 

Invio corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria

Il DL.124/2019 convertito in legge ha confermato che a decorrere dall’1/7/2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, dovranno adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al STS, tramite un registratore telematico (RT).

Pertanto con un’unica trasmissione saranno soddisfatte le necessità di invio dati al STS (ai fini del modello 730 precompilato), che a sua volta li renderà disponibili all’Agenzia delle Entrate.

 

Modalità di pagamento

Premi cashless

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, il DL.124/2019 convertito in legge prevede l’istituzione di premi speciali (estrazioni aggiuntive a quelle ordinariamente previste per la lotteria degli scontrini), da attribuire ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico (carte di credito / debito / prepagate …).

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate, e ad oggi ancora non conosciute.

 

Sanzioni per mancata accettazione pagamenti con carte di debito e credito

In fase di conversione in legge del DL.124/2019, è stata “soppressa” la disposizione che prevedeva, nella originaria versione del decreto fiscale, la sanzione amministrativa di 30€ aumentata del 4% del valore della transazione, per le violazioni poste in essere dal 1 luglio 2020 dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti, di qualsiasi importo, con carte di debito o di credito.

 

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Il DL.124/2019 convertito in legge ha confermato che ai soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni verrà concesso un credito d’imposta del 30% parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni eseguite con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari, nonché alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta spetterà in riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali a far data dal 1/07/2020, ma a condizione che i ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente non superino i 400.000€, e:

  • sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento dell’onere
  • non sarà tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP
  • verrà conteggiato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Altra importante disposizione contenuta nel DL.124/2019 convertito in legge, è quella afferente nuove limitazioni all’utilizzo del denaro contante, che va nella direzione di un progressivo “abbassamento” del limite previsto, nell’arco di un biennio.

Il divieto di utilizzo del denaro contante (e di titoli al portatore), in euro e in valuta estera, attualmente coinvolge i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche), quando il valore trasferito è complessivamente pari o superiore a 3.000€.

Il suddetto limite, vale anche quando il trasferimento è effettuato con “più pagamenti”, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente” frazionati (per operazione frazionata si intende “un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”).

Il DL.124/2019 stabilisce che:

  • a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo delcontante e la relativa soglia sono riferiti alla cifra di 2.000€
  • a partire dal 1° gennaio 2022, il divieto e detta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000€Pertanto, per effetto delle modifiche apportate, il trasferimento massimo consentito in denaro contante sarà pari a 1.999,99€ dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e 999,99€ a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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