Registro dei titolari effettivi: chi è tenuto alla comunicazione obbligatoria entro l’11 dicembre 2023 e le modalità da seguire

 

È stato pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2023, n. 236, il Provvedimento MIMIT 29 settembre 2023, che definisce l’operatività del “Registro dei titolari effettivi”.

 

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica prevista nell’ambito della disciplina antiriciclaggio dal Decreto del Ministro dell’Economia e finanze, di concerto con il Ministro del Made in Italy, dell’11 marzo 2022, n. 55, dovrà essere effettuata tramite l’applicazione “DIRE” presente sul portale del Registro Imprese.

 

Chi è tenuto alla comunicazione?

– le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro Imprese (srl, spa, sapa e cooperative);

– le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro di cui al DPR n. 361/2000 (fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato).

 

Se si tratta della prima comunicazione, questa dovrà essere inviata:

      entro 60 gg. dalla pubblicazione del Provvedimento attuativo (cioè entro l’11 dicembre 2023), per i soggetti già esistenti al 9/10/2023,

      ed entro 30 gg. dall’iscrizione o costituzione, per i soggetti iscritti o costituiti dal 10/10/2023  

In caso di comunicazione di variazione della titolarità effettiva rispetto ad una pratica precedentemente inviata, l’obbligato all’adempimento avrà a disposizione 30 gg. per effettuare la comunicazione. Inoltre è prevista la conferma annuale, entro 12 mesi, dei dati in precedenza comunicati. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente direttamente dall’Amministratore.

In caso di omissione della comunicazione in oggetto, la sanzione (disposta dall’articolo 2630 del codice civile) potrà variare da un minimo di 103€ fino a un massimo di 1.032€ (riducibili a 1/3 se la comunicazione è effettuata entro i 30 gg. dalla scadenza originaria).

L’organo che ha il potere di accertamento / contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dati è la CCIAA.

 

Le sedi Confesercenti sono a disposizione degli Associati per fornire maggiori informazioni e per assisterli a far fronte al nuovo adempimento nei termini di legge.

 

 

Informativa – Modena,  13 ottobre 2023

 

 

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