Modena, 10 aprile 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

DPCM 10 APRILE 2020: LA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 Aprile 2020 un nuovo DPCM che:

estende di tre settimane fino al prossimo 3 Maggio le misure adottate a livello nazionale nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

prevede pochissime riaperture già dal 14 aprile per le attività commerciali: cartolerie, librerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati;

  •  per le attività produttive potranno riaprire già dal 14 aprile: il settore della silvicultura, dell’industria del legno, della fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale, della fabbricazione di componenti elettronici e di schede elettroniche, della fabbricazione di macchine per la dosatura, la confezione e l’imballaggio, della fabbricazione di macchine per l’industria alimentare e delle bevande.
  •  riapre il commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, quello di fertilizzanti, ed anche le attività riguardanti la cura e la manutenzione del paesaggio. Infine ripresa delle attività anche per le organizzazioni e gli organismi extraterritoriali.Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
  • Resteranno in vigore fino al 3 maggio le restrizioni adottate a livello nazionale nell’ambito dell’emergenza coronavirus.
  • La maggior parte delle attività resteranno chiuse ancora per tre settimane al fine di evitare il rischio di una seconda ondata di contagio.
  • Senza valide motivazioni (lavoro, necessità, salute) sarà vietato uscire dal proprio domicilio.
  • Vietato trasferirsi o spostarsi, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  • Vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  • Divieto per i soggetti sottoposti a quarantena di spostarsi dal proprio domicilio.
  • Vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come sono vietati gli accessi del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini publici.
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sospesele sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
  • Sospese le manifestazioni organizzate, gli-eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi pubblico che privato.
  • Sospesa attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
  • Luoghi di culto aperti a condizione che siano adottate misure organizzative che evitino assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e che garantiscano ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
  • Chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura; sospese le attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado comprese le Università; sospesa la frequenza di corsi professionali, sospese anche le attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, possibili però le attività formative a distanza.
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • Spostate a dopo il 3 maggio le attività convegnistiche o congressuali;
  • Nello svolgimento di riunioni, sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell‘allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
  • Mercati: chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, consentite le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Aprono dal 14 aprile: librerie, negozi di abbigliamento per neonati e bambini, cartolerie
  • Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • Chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
  • gli esercizi commerciali che non hanno l’ attività sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, ingressi dilazionati e impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Raccomandate le misure dell’allegato 5;
  • Sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • Per i trasporti il Presidente della Regione riprogramma il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19, garantendo comunque i servizi minimi essenziali ed evitando il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto: automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo.
  • La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
  • Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’articolo 2, comma 2;
  • Attività professionali raccomandazioni:
  1. a)  effettuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b)  incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c)  assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale;
  4. d)  incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme diammortizzatori sociali.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

  • Sospese sull’ intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate.  I codici dell’allegato 3 possono essere modificati con specifici Decreti.
  • Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • Restano sempre consentite:
    • –  le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’allegato 3 previa comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’ attività produttiva.
    • –  le filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
  • Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali ad esclusione dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, istruzione.
  • Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici e di prodotti agricoli e alimentari. Consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  • Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
  • Consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, delle infrastrutture essenziali perla sicurezza nazionale e il soccorso pubblico e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto .
  • Le imprese titolari di autorizzazione generale (decreto legislativo n. 261/ 1999) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
  • Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo di regolamentazione per il contrasto della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto fra Governo e parti sociali.
  • Le imprese, le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
  • Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per:
  • vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. Consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • In tutti I locali aperti al pubblico sono messe a disposizione per addetti, utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
  • Raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria dell’allegato 4
  • Il Prefetto assicura le misure del Decreto
  • Le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 14 Aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
  • Si continuano ad applicare eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
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