Modena, 17 giugno 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.133 del 17 GIUGNO 2020 (Leggi qui il testo integrale)

Con l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 17 giugno 2020:

– il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2  relativo agli ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna.

Le misure  in merito all’utilizzo dei guanti monouso da parte delle clientela sono sostituite con la seguente disposizione:

Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce”;

– i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 relativi alle STRUTTURE RICETTIVE   

  ALBERGHIERE e delle STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA in Emilia-Romagna.

Le misure ivi previste sono integrate con la seguente disposizione:

Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento (unità abitativa etc.), né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)”;

– il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2  relativo alle STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE in Emilia-Romagna.

La misura prevista al paragrafo 3 della Sezione B) in merito al distanziamento dei letti nelle strutture composte da camere con posti letto destinati ad utilizzo di clienti diversi (uso promiscuo), è sostituita con la seguente disposizione:

nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Detta misura non trova applicazione tra appartenenti al medesimo nucleo familiare o comunque soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (detto ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale)”;

Coronavirus: nuova ordinanza regionale
Lascia un commento