Modena, 9 settembre 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC, OVVERO DEL DOMICILIO DIGITALE

PER LE IMPRESE:

Il D.L. n. 76/2020 (c.d. “DL Semplificazioni”) all’art. 37 prescrive l’obbligo per tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale iscritte al Registro delle imprese (attive e non soggette a procedura concorsuale) che non abbiano ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o il cui domicilio digitale sia inattivo, di comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese entro il 01 ottobre 2020.

Il D.L. suddetto prevede, inoltre, che l’ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, debba sospendere la pratica in attesa di tale integrazione.

La mancata comunicazione comporterà:

  1. a) assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso indirizzo PEC (acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip Spa e il costo per tale acquisto è a valere sul ricavato delle sanzioni riscosse);
  2. b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. aumentata del doppio, per le società e di quella prevista dall’art. 2194 c.c. aumentata del triplo, per le ditte individuali.

Qualora la vostra impresa si trovi in una delle situazioni sopra descritte (PEC non ancora comunicata, PEC cancellata d’ufficio o PEC inattiva perché scaduta o non rinnovata), siete invitati a prendere contatto con le sedi territoriali Confesercenti per provvedere all’espletamento della pratica al Registro Imprese.

 

PER I PROFESSIONISTI:

Si evidenzia che analoghe disposizioni sono previste per i professionisti iscritti ad Albi o Ordini; il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è infatti soggetto a diffida ad adempiere e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o  Ordine di appartenenza commina  la  sanzione  della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello stesso  domicilio.

 

Lascia un commento