Le importanti innovazioni al codice di consumo

 

Importanti novità del codice di consumo sono state introdotte dal Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 (G.U. 18 marzo 2023, n. 66). Il decreto ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2161, la c.d. ‘direttiva omnibus’, che ha l’obiettivo di modernizzare il diritto eurounitario dei consumatori e di migliorarne l’applicazione.

 

Il codice di consumo è stato aggiornato. Le finalità principali delle modifiche introdotte sono di dare risposte più adeguate alle sfide dei dispositivi tecnologici e fronteggiare le insidie della contrattazione digitale.

In vigore dal 2 aprile, le modifiche del codice di consumo hanno l’obiettivo di accrescere sia la repressione delle violazioni, che la tutela dei consumatori. Ed è così che compaiono nozioni inedite quali “mercato online” (e il “fornitore di mercato online”), “servizi digitali”, “contenuto digitale”, “ricerca online” e “recensioni online”.

Le disposizioni sui «contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali», introdotti dall’aggiornamento 2021 del codice, si estendono ora ai «diritti dei consumatori nei contratti».

Le novità più importanti riguardano le recensioni online, la trasparenza nella riduzione di prezzo, le pratiche commerciali sleali, le sanzioni, il risarcimento del danno ai consumatori.

 

Recensioni online

La presenza di recensioni “non genuine” su cui i potenziali acquirenti ripongono affidamento costituisce una prassi distorta del modello di business delle piattaforme online. Pertanto, il venditore deve rivelare se e come garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno acquistato, utilizzato il prodotto, e di verificarle. In caso di recensioni false o di raccomandazioni false il venditore è passivo di sanzioni.

 

Riduzione di prezzo e trasparenza

Un’importante novità del codice di consumo riguarda la trasparenza sulla riduzione dei prezzi dei prodotti, servizi. Al fine di contrastare il fenomeno dei finti ribassi di prezzo, nell’ipotesi in cui il prezzo venga “personalizzato”,  il consumatore deve esserne informato. Gli annunci devono indicare il prezzo precedente più basso applicato nel periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, prima dell’applicazione della riduzione del prezzo. Mentre, per i prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni, l’esercente deve indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione: le vendite sottocosto, i prezzi di lancio caratterizzati da successivi annunci di incremento prezzo, i prodotti agricoli e alimentari deperibili.

 

Pratiche commerciali sleali

Le pratiche commerciali sleali sono quelle che inducono il consumatore a prendere decisioni che non avrebbe preso potendo considerare tutte le caratteristiche e le circostanze del caso. Ne è un esempio il fenomeno del Dual Quality, frequente nell’agroalimentare. Ed è così che, per contrastare tale fenomeno è stato introdotto il divieto di promuove un bene come identico a un prodotto commercializzato in altri Stati membri dell’UE quando, in realtà, ha caratteristiche diverse.

 

Le sanzioni

Un’altra novità del codice di consumo riguarda il tetto massimo della  sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di pratiche commerciale scorrette. Questo tetto è stato raddoppiato, giungendo a 10 milioni di euro. Al cospetto di infrazioni che riguardano più Stati membri, ci si può spingere fino al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia, ovvero negli Stati membri dell’Unione europea interessati dalla relativa violazione. Per le pratiche commerciali scorrette, ove le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l’importo massimo è pari a 2 milioni di euro.

 

Risarcimento del danno

I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali hanno la possibilità di «adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto…», facendo salvi gli altri rimedi disponibili.

 

 

Informativa – Modena, 13 aprile 2023

Novità del codice di consumo
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