Modena, 27 novembre 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

PROROGA E MODIFICHE PARZIALI DELL’ ORDINANZA N. 216 DEL 12 NOVEMBRE 2020

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, su tutto il territorio regionale sono prorogate talune disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze assunte dal Presidente d’intesa con il Ministro della Salute e richiamate in premessa. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 28 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020. Il testo completo dell’ordinanza è disponibile a questo link.

In particolare, si applicano le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale:

a1. L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;

 

a2. È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;

 

a3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;

 

a4. L’esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.. Resta in ogni caso raccomandata l’adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;

 

a6. E’ altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti di cui alla L.R. n. 12/1999 e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari;

 

a7. In attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;

 

a8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico;

 

a9. I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza, nel rispetto del protocollo approvato con ordinanza n. 87 del 23 maggio 2020 come modificato con ordinanza n. 109 del 12 giugno 2020. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;

 

b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi:

 

b1. Nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

 

b2. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiuse al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi ed edicole;

 

b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

Coronavirus: nuova ordinanza regionale
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