Modena 27 giugno 2019
Informativa Settore Fiscale
Lo scontrino elettronico e l’invio telematico dei corrispettivi
Inizia il conto alla rovescia per il debutto degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi in via telematica, salvo proroghe dell’ultima ora.
Da quando decorre l’obbligo?
- dal 1° luglio 2019, con introduzione graduale per negozianti, commercianti ed artigiani con volume d’affari 2018 superiore ai 400 mila euro (salvo che per le esclusioni “temporanee” definite dall’Agenzia delle Entrate);
- dal 1° gennaio 2020, a regime per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, e per gli inizi attività 2019.
L’entrata in vigore dello scontrino elettronico sarà pertanto graduale, e dall’1/1/2020 darà l’avvio anche alla “lotteria degli scontrini”.
Chi sono i soggetti esonerati?
Con DM del 10/5/2019 sono stati previsti gli esoneri dai nuovi obblighi, che per espressa previsione valgono solo in fase di prima applicazione. Infatti è già previsto che con successivi interventi normativi saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dalla trasmissione telematica dei corrispettivi (l’intenzione del legislatore è quella di arrivare comunque ad un obbligo generalizzato).
Tra le operazioni attualmente esonerate, citiamo le principali di interesse per i nostri associati:
- cessioni di commercio al minuto e assimilate per le quali vige attualmente l’esonero dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (salvo l’obbligo di emissione fattura elettronica, se richiesta dal cliente);
- cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri non di antiquariato;
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
- cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
- somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie;
- commercio elettronico
Inoltre, fino al 31/12/2019, è previsto l’esonero dall’invio telematico dei corrispettivi anche per le operazioni collegate o connesse a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui art.22 del DPR633/72 effettuate in via marginale.
Cosa si intende per operazioni effettuate in via marginale, che danno diritto all’esonero dall’invio telematico corrispettivi per il 2019?
Trattasi delle operazioni (cessioni e prestazioni servizi) i cui ricavi / compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari 2018.
Per queste, operando per il 2019 l’esonero temporaneo dall’invio telematico dei corrispettivi, occorre continuare con la certificazione tramite l’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, e con l’annotazione nel registro dei corrispettivi.
Con quali strumenti è possibile memorizzare e trasmettere i corrispettivi?
Gli unici 2 strumenti ammessi dall’Agenzia delle Entrate per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono:
- il Registratore Telematico (RT), cioè un particolare registratore di cassa che ha necessarie componenti hardware e software per registrare, memorizzare, elaborare, sigillare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi. Se l’attuale registratore di cassa è stato recentemente acquistato, è possibile che abbia già le caratteristiche per essere convertito in un RT tramite apposito adattamento (occorre sentire dal tecnico);
- l’apposita “app” gratuita fornita dall’Agenzia delle Entrate, utilizzabile attraverso tablet e smartphone, ma che ad oggi non è ancora stata messa a disposizione dei contribuenti. Questa “app” dovrebbe ricoprire le necessità delle attività senza postazione fissa, come ad esempio i prestatori di servizio presso le abitazioni dei clienti (idraulici, manutentori vari, …), che non si possono dotare del RT, o che non lo vogliono acquistare.
In alternativa, è possibile certificare le operazioni con la fattura elettronica.
Come verranno certificati i corrispettivi telematici?
Il RT e la “app” dell’AdE produrranno il nuovo “documento commerciale” cioè il documento da rilasciare al cliente, valido ai fini commerciali, fiscali, e anche agli effetti delle garanzie (sostitutivo dello scontrino/ricevuta fiscale).
Con quale frequenza andranno trasmessi i corrispettivi telematici?
In base alle novità contenute nel DECRETO CRESCITA (convertito in legge in data odierna), la trasmissione telematica all’AdE dei corrispettivi giornalieri dovrà avvenire entro il termine massimo di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; inoltre è prevista una “moratoria” sulle sanzioni per i primi sei mesi (dal 1/7 al 31/12/2019), che non verranno applicate a condizione che la trasmissione dei dati avvenga entro 1 mese dall’operazione, oltre che venga correttamente ricompresa nella liquidazione Iva di competenza del periodo, secondo le ordinarie regole.
Credito imposta per Registratori Telematici
Per l’acquisto di un nuovo Registratore Telematico, o per l’adattamento di un registratore di cassa, utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, spetta un contributo pari a: 250,00€ in caso di acquisto, o 50,00€ in caso di adattamento, per singolo strumento acquistato / adattato negli anni 2019 e 2020.
Detto contributo viene erogato sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui la fattura è stata registrata, ed il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.
Accreditamento esercente
L’operazione di “accreditamento esercente” sul portale corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, propedeutica alle successive fasi di censimento e messa in funzione del dispositivo RT che verrà effettuata dal tecnico abilitato, può essere effettuata presso le nostre sedi Confesercenti, se è stata sottoscritta la delega ai servizi di fatturazione elettronica.
Lascia un commento