Modena 21 Dicembre 2017
Informativa Settore Fiscale
DAL 1.1.2018 OBBLIGO DI ADDEBITARE AI CLIENTI LE BORSINE E SACCHETTI di PLASTICA
Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero / ultraleggero, il Legislatore, con l’art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:
- il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;
- la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:
- quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata.
Per tali borse / sacchetti è richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03 ….).
Suddetta cessione costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA, da regolarizzare come segue:
Soggetti che applicano la “ventilazione” Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. “ventilazione” di cui all’art.24, comma 3, DPR n.663/72 l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento. Soggetti che utilizzano lo scorporo Per i soggetti che non applicano la “ventilazione” l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22%
Occorrerà adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato “distintamente” sullo scontrino.
L’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.
La novità interessa, non solo i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma, in generale, tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.
SANZIONI: le violazioni sono punite con la sanzione da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.
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