Modena 29 giugno 2018

Informativa Settore Fiscale

 

 

DL.79/2018 – Confermato slittamento obbligo fatturazione elettronica benzinai, ma resta obbligo di pagamento “tracciabile” per acquisto carburante

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28/6/2018, DL.79/2018, si rende effettivo lo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione fattura elettronica dal 1 luglio 2018 per i benzinai, a fronte della cessione di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Detto obbligo viene di fatto spostato al 1 gennaio 2019.

Fino al 31/12/2018, pertanto, non ci sarà necessità di identificarsi come soggetto “P.IVA” presso il gestore di impianto di carburante, prima di effettuare l’acquisto di carburante, né di fornire altri elementi che sarebbero necessari all’emissione di una “e-fattura”.

 

Resterà invece possibile, fino al 31/12/2018, l’utilizzo della carta carburante da parte dei titolari P.IVA, imprese e professionisti, che effettueranno gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, GPL, metano) presso i benzinai sulla rete stradale.

La carta carburante resta dunque un valido documento da registrare in contabilità per tutto il 2018, a fronte del quale è possibile dedurre il costo e detrarre l’Iva, ricordando tutttavia che, a partire dal 1 luglio 2018, per potere dedurre il costo e detrarre l’Iva sarà necessario che il pagamento del carburante sia effettuato con uno strumento tracciabile (esempio bancomat, carta di credito, ecc.). Sono considerate “valide” tutte le forme di pagamento ora esistenti, eccetto il contante.

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