Modena, 12 maggio 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
QUALI SONO I DUBBI PIU’ FREQUENTI DELLE AZIENDE IN QUESTA FASE 2 IN MERITO ALLE SANIFICAZIONI?
Ecco le FAQ della Camera di Commercio
– Alcuni fonti autorevoli (come ad esempio “certifico”) dicono che l’attività di sanificazione prevista per le aziende deve essere fatta da azienda esterna qualificata che la certifichi. È così? La sanificazione non può essere fatta quindi ad opera dell’azienda stessa? In caso affermativo quali sono le motivazioni?
La sanificazione può essere effettuata anche dalla stessa azienda.
Le motivazioni:
- Gli attuali provvedimenti assunti dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 non impongono l’obbligo che la sanificazione venga effettuata da “azienda esterna qualificata”.
- Seguendo le indicazioni dell’OMS, una procedura efficacie e sufficiente di sanificazione può essere effettuata mediante la pulizia con acqua e detergente, seguita dalla applicazione di comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1 – 0,5 %), etanolo (62 – 71%), perossido di idrogeno (0,5 %), usati anche in ambito ospedaliero.
– Per quelle attività lavorative in cui non possa essere sempre garantita la distanza di un metro tra le persone, al fine dalla protezione da contagio Covid-19 e in vista del sopraggiungere della stagione estiva, la mascherina chirurgica può essere sostituita da una visiera (es. di tipo chirurgico)?
La richiesta nasce dalla necessità di garantire una protezione più confortevole (ma pur sempre efficace) del lavoratore. Si precisa che l’ambiente di lavoro di riferimento non è un’ambiente sanitario ma una manifattura in genere.
Attualmente i provvedimenti assunti dal governo per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19, e in particolare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure anti-contagio nei luoghi di lavoro, nei cantieri e nel settore dei trasporti e logistica, impongono l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…), qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale superiore a un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Non è prevista la possibilità di sostituire la mascherina con una visiera.
– L’attività di sanificazione con ozono è riconosciuta oppure no?
Secondo l’OMS e la Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020, una procedura efficace e sufficiente di sanificazione può essere effettuata mediante la pulizia con acqua e detergente, seguita dalla applicazione di comuni sostanze attive, quali ipoclorito di sodio (0,1 – 0,5 %), etanolo (62 – 71%), perossido di idrogeno (0,5 %), usate anche in ambito ospedaliero. Tali sostanze attive dovranno essere utilizzate in condizioni di sicurezza, adottando le idonee misure di prevenzione e protezione ed eseguendo una corretta valutazione del rischio prima del loro impiego. Le procedure di prevenzione e protezione da adottare rappresentano una responsabilità tipica del Datore di Lavoro o dell’Impresa esterna che eventualmente esegue la sanificazione.
La stessa sanificazione può essere effettuata utilizzando presidi medico-chirurgici registrati dal Ministero della Salute o da biocidi registrati anche in ambito Europeo.
Non è vietato l’utilizzo di ozono per l’igienizzazione degli ambienti di lavoro (infatti l’ozono viene considerato un igienizzante in quanto il suo impiego non è registrato dal Ministero della Salute come biocida), in particolare in quei luoghi in cui siano presenti attrezzature/strumentazioni che potrebbero essere danneggiati dal contatto con le sostanze attive sopraelencate.
Nel caso di trattamento igienizzante con ozono, si deve considerare inoltre che:
- solo il Ministero della Salute, su richiesta dell’Impresa produttrice del macchinario e dell’impiego della sostanza, può attestarne l’efficacia richiesta. Proprio in questi giorni gli Uffici competenti del Ministero della Salute (Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione generale della prevenzione sanitaria), stanno prendendo in considerazione questa tipologia di igienizzazione;
- dovrà essere valutata l’apparecchiatura impiegata per il trattamento nonché la concentrazione dell’ozono, vista la pericolosità di tale sostanza;
- di norma negli ambienti chiusi (ad esclusione di quelli sopraccitati) non si giustifica tecnicamente dal punto di vista dell’efficacia questa tipologia di trattamento, che comunque deve essere eseguito da personale specializzato e adeguatamente protetto.
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