Modena, 23 marzo 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

Le nuove disposizioni in vigore fino al 3 Aprile 2020

Fino al 3 aprile sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali.

Resteranno aperti:

  • La filiera della stampa, dalla carta al commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali fino ai servizi di informazione e comunicazione.
  • Farmacie e chi vende dispositivi medico-chirurgici.
  • Edicole; Tabaccai, nonostante lo stop a Lotto e scommesse.
  • Le famiglie potranno continuare ad avere colf e badanti conviventi e pure a servirsi del portiere in condominio.
  • Agricoltura e Alimentare. Per il decreto, continuano le attività per le coltivazioni agricole, dell’allevamento e della produzione di prodotti animali e la commercializzazione di prodotti alimentari.
  • Attività di pesca e acquacultura.
  • Fabbricazione di macchine per “l’agricoltura e la silvicultura”.
  • Attività dell’industria alimentare e delle bevande, così come la fabbricazione di macchine per questi settori.
  • Materie prime e petrolio. Continuano le attività per “estrazione di petrolio greggio e di gas naturale” nonché le “attività dei servizi di supporto all’estrazione di gas naturale e di petrolio”, come per esempio la raffinazione.
  • Industria tessile ferma a metà. Nell’industria tessile, chiudono le produzioni di “articoli di abbigliamento”, ma non quelle legate alla “fabbricazione di tessuto non tessuto, confezioni di camici, divise ed altri indumenti di lavoro”.
  • Industria chimica e farmaceutica. Procedono tutte le attività per la “fabbricazione di prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, articoli di gomma, articoli in materie plastiche, fabbricazioni di vetreria per laboratori, per uso igienico e per farmacia”.
  • Nell’industria manifatturiera resta aperto: fabbricazione di generatori, trasformatori e apparecchi per la distribuzione e controllo dell’elettricità; fabbricazione di spago, corde, funi e reti agli imballaggi in legno, fabbricazione di carta e di tutti i macchinari relativi.
  • Servizi pubblici primari.Non si ferma chi lavora per assicurare la “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; “raccolta, trattamento e fornitura d’acqua”; “gestione delle reti fognarie”; “attività, raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
  • Riparazioni e meccanici. In generale sono consentite le attività di “riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature”, l’installazione di “impianti elettrici e idraulici”, “manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli”, così come le attività degli auto e motoaccessori.
  • Call center e vigilanza.Non si fermano i call center, i servizi di attività di vigilanza privata e i sevizi connessi come i controlli da remoto di sorveglianza.
  • Associazione Economiche e Professionisti;
  • Trasporti e consegna. Nel decreto viene consentita “sempre l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione consentita e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.
  • Garantite, inoltre, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

 

Le attività sospese, si legge nel testo, possono continuare con smart working.

  • Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Relativamente alle attività commerciali la cui sospensione viene prorogata al 3 aprile 2020 il Decreto rimanda a quanto disposto dal Decreto del 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 .

In sintesi:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’ accesso alle sole predette attività.
  • Nei giorni Festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ ingrosso, comprese la attività di vendita di prodotti alimentari, (ord. RER n.45 del 21marzo 2020)
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale che possono vendere solo prodotti di asporto da consumarsi fuori dai locali, restano aperti quelli  siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da:

– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

– Attività delle lavanderie industriali

– Altre lavanderie, tintorie

– Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi

Restano chiusi fino al 3 aprile  – musei, cinema, teatri, scuole e università.

QUI le nuove disposizioni del DPCM-22 marzo-2020; QUI i codici ATECO delle attività  che potranno continuare regolarmente l’attività. 

DALLE FAQ DEL GOVERNO RELATIVE ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

1) Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

2) La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria? Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

3) I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato 1  (DPCM 11 Marzo 2020) e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 

 

 

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