Modena, 4 marzo 2022

Informativa

 

CONFESERCENTI MODENA

DPCM 2 MARZO 2022: Aggiornamento modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. Regole per cittadini di Stati Esteri

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo scorso, n. 53, è stato pubblicato il DPCM 2 marzo 2022.

Il decreto interviene sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19:

  • viene stabilita la durata “tecnica di 540 giorni (un anno e mezzo) rinnovabile automaticamente di altri 540 giorni  a chi ha fatto la “dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario”;
  • vengono aggiornate le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass;
  • vengono stabiliti strumenti di controllo tecnici sul Green Pass per distinguere nelle varie e situazioni e categorie i possessori del Green Pass da vaccinazione e di altro tipo;
  • viene istituito un sistema di controllo simile alla piattaforma già in uso nelle scuole,  per individuare in modo automatico nelle università il personale non vaccinato;
  • viene consentito lo scambio di dati tra il Ministero della Salute  e l’ Agenzia delle Entrate  per comminare sanzioni agli over 50 non vaccinati.

Relativamente alla Verifica del Green Pass:

– nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l’apposita applicazione VERIFICA-C19 permette di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione; 

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

– Il cittadino di uno Stato estero: 

se in possesso di certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione, può accedere sulla base di tali certificazioni ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato; 

se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione può accedere ai predetti servizi e attività previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. 

– Il cittadino di uno Stato estero che possa attestare di essere guarito successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario non necessita del test negativo. 

– Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui si è detto è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare”. 

-Pertanto per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle autorità sanitarie estere, di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV- 2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto in Italia, la predetta modalità di verifica per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare. La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo. 

I verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute, devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni. Nel contesto lavorativo, resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

L’applicazione Verifica C19, il pacchetto di sviluppo per applicazioni e le librerie software e le soluzioni da esse derivate permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una certificazione rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con una durata di validità uguale ai certificati COVID digitali dell’Unione europea, unitamente ad una certificazione attestante l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti. 

 

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