DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI CONNESSI ALLE CRISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI (Decreto Legge 18 Marzo 2026 n. 33)

Il Consiglio dei Ministri nella tarda serata del 18 marzo 2026 ha approvato un intervento di natura temporanea ed emergenziale per far fronte al caro carburanti conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto tra Usa, Israele ed Iran.

Il Provvedimento pubblicato in gazzetta nella G.U del 18 Marzo 2026 è in vigore dal 19 Marzo 2026.

Il Decreto reca disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni, a decorrere  dal 19 marzo, le accise su gasolio, benzina e GPL.

Pertanto le accise sono così rideterminate:

  • Benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • Gasolio: usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • Gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come carburante: 167,77 euro ogni mille chilogrammi;

Come effetto del provvedimento del Governo, le accise caleranno di 20 centesimi al litro, e di 12 centesimi al chilo per il GPL. Per Benzina e Gasolio il calo sarà di 24,4 centesimi considerando anche l’Iva.

  • È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.
  • Sono altresì previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. In particolare, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
  • Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.
  • Il Decreto prevede che i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell’ arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.
  • Il Decreto Legge non dice nulla sulle giacenze, per cui si consiglia di rilevare le giacenze del prodotto al momento del passaggio di prezzo e di variare il prezzo di vendita al pubblico seguendo le indicazioni dei fornitori.
  • La compensazione sulle giacenze era già stata chiesta ieri dalle OOSS dei Gestori e sarà ulteriormente ribadita considerato che il Decreto, al riguardo, non prevede nulla.
  • Sulle forniture di oggi a prezzo vecchio dovranno essere emesse note di conguaglio.
  • Prestare attenzione che le nuove forniture siano effettuate già con le nuove accie ridotte.

 

Ulteriori misure inserite nel Decreto riguardano i settori dell’autotrasporto e della pesca.

Per il settore dell’autotrasporto viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per la maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio 2026. Criteri e modalità applicativi saranno stabiliti con successivo decreto.

Per il settore della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

 

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