Modena, 31 marzo 2020

Informativa

 

DIGITAL INNOVATION HUB – CONFESERCENTI MODENA

Coronavirus: i dubbi legali dei siti di commercio elettronico

Grazie alla collaborazione con LegalBlink, lo studio legale partner del Digital Innovation Hub, condividiamo alcune risposte ai quesiti più comuni posti dai titolari di siti di commercio elettronico su diversi temi legati alla diffusione del coronavirus Covid-19.

 

Le problematicità connesse al coronavirus hanno coinvolto in queste settimane tutte le attività del nostro territorio: dal negozio fisico/azienda, con dubbi in merito su come comportarsi, alla vendita attraverso internet. Pertanto i quesiti posti e le soluzione proposte dal team dei legali coinvolgono sia il business online, sia l’operatività offline: cerchiamo di focalizzare e chiarire alcune tematiche.

 

LA VENDITA NEI SITI DI COMMERCIO ELETTRONICO

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo scorso che blocca ulteriori attività commerciali, non si applica all’e-commerce. Pertanto, i siti di commercio elettronico possono continuare a vendere prodotti e servizi “in modalità a distanza”, vale a dire attraverso internet.

 

Il Decreto ha sospeso “tutte le attività commerciali e industriali” ad eccezioni di quelle indicate all’Allegato 1 (art. 1, n. 1, lett. a) . L’allegato indicata tutta una serie di attività identificate dal loro codice ATECO.

Ciò posto, lo stesso Decreto dispone (art. 1, n. 1, lett. c), che: “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.

 

Inoltre, il nuovo Decreto mantiene in vigore quanto previsto da un precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vale a dire quello pubblicato l’11 marzo 2020. Questo decreto, aveva fatto salvo “il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.

 

Pertanto, in base a quanto previsto sia dal Decreto del 22 marzo, sia dal Decreto dell’11 marzo, il commercio elettronico può continuare a svolgersi.

 

Ovviamente, se un imprenditore esercita la propria attività di commercio elettronico anche attraverso uno shop fisico, deve verificare se questa attività (fisica) rientra tra quelle che ai sensi dell’Allegato 1 possono continuare ad essere esercitate anche offline (quindi presso il negozio fisico o attraverso l’azienda). In caso di verifica negativa, può solamente gestire la propria attività attraverso internet (chiudendo pertanto la sede fisica). Se invece l’attività rientra tra quelle indicate nell’Allegato 1 può esercitare la propria attività sia come commercio elettronico sia attraverso l’azienda fisica.

 

La situazione  tuttavia è in continuo divenire e potrebbero essere emanati ulteriori decreti o provvedimenti interpretativi che potrebbero modificare, in tutto o in parte, quanto sopra.

 

I corrieri possono spedire la merce venduta dai siti di commercio elettronico?

L’Allegato 1 indica quali attività possono continuare ad essere svolte con regolarità. Tra queste figurano “i servizi postali e attività di corriere” (codice ATECO 53). Inoltre, è indicato che continueranno a svolgersi le “attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti” (codice ATECO 52).

 

Pertanto, i siti di commercio elettronico possono vendere e i corrieri possono spedire le merci.

 

Devo inviare una comunicazione al Prefetto?

I siti di commercio elettronico non devono inviare nessun tipo di comunicazione al Prefetto. L’articolo 1, n. 1, lett. d) prevede che : “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità  delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché  dei servizi di pubblica utilità  e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è  ubicata l’attività  produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”.

 

Come abbiamo visto, però, la vendita a distanza di beni e servizi non rappresenta una attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività permesse ai sensi dell’allegato. Infatti, costituisce essa stessa una attività permessa. Pertanto, è logico ritenere che i siti di commercio elettronico non debbano trasmettere alcuna comunicazione al Prefetto. In ogni caso, effettuare questo tipo di comunicazione non rappresenterebbe un “errore”, ma solo un adempimento che sembra non richiesto dalla legge.

 

Inoltre, sembra che non serva nessun tipo di previa autorizzazione del Prefetto. L’autorizzazione è menzionata nel Decreto ma per attività del tutto diverse rispetto al commercio elettronico (es.: attività connesse all’industria dell’aereospazio).

 

Posso recarmi in azienda per spedire i prodotti?

A questa domanda è difficile dare una risposta precisa. Infatti il Decreto non sembra chiarissimo sul punto. L’attività di corriere è permessa sicuramente a quelle società che hanno aperto la loro attività con il codice ATECO relativo alla attività di corriere. Questo codice però non è riferibile all’attività di commercio elettronico.

 

D’altro canto, non avrebbe senso permettere una attività (vendita a distanza di prodotti e servizi) e vietare al tempo stesso una attività ad essa connessa (recarsi in azienda per spedire i prodotti). Ciò, considerando che l’attività di spedizione in senso stretto verrebbe effettuata da un corriere o dalle poste e non dal sito di commercio elettronico.

 

 

GLI EVENTI ANNULLATI E POSTICIPATI A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Le società organizzatrici di eventi impossibilitate a causa dell’emergenza coronavirus ad eseguire la propria prestazione sono state costrette a rinviare gli eventi, nella maggior parte dei casi a data da destinarsi.

 

Le aziende, tra cui diversi siti di commercio elettronico, che hanno ricevuto le comunicazioni di differimento di eventi ai quali dovevano partecipare come espositori, ma non sono più interessate a ricevere la prestazione, ovvero a partecipazione all’evento nel nuovo periodo eventualmente comunicato, lì dove è stato già pagato un acconto è ipotizzabile l’applicazione dell’articolo 1463 c.c., il quale prevede che: nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (l’organizzatore dell’evento) non può richiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.

 

Ciò implica che il contratto con la società organizzatrice dell’evento potrebbe essere sciolto per “impossibilità sopravvenuta” e il titolare dell’azienda avrebbe titolo per richiedere la somma pagata come acconto. Inoltre, l’azienda  potrebbe essere non più tenuto a pagare quanto contrattualmente pattuito per un evento che non si è tenuto nella data originariamente prevista.

 

E’ in ogni caso necessario visionare il contratto sottoscritto con l’organizzatore dell’evento per verificare la presenza di clausole che dispongano deroghe rispetto a quanto previsto dal codice civile. Infatti, potrebbe essere stata inserita una clausola che preveda in ogni caso la perdita dell’acconto per spostamenti dell’evento per causa di forza maggiore.

 

 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ DIGITALE

Ne sono state intraprese molte, e segnaliamo la congiunta iniziativa del Ministero per l’innovazione tecnologica e dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ha previsto importanti agevolazioni per le imprese colpite dal coronavirus.

 

A livello europeo, la Commissione europea ha annunciato un bando da 164 milioni di euro per startup e pmi innovative che hanno soluzioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

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