Modena, 16 maggio 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

DECRETO LEGGE N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020

Il Governo il 16 Maggio 2020 con l’emanazione del Decreto Legge n. 33già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha modificato le precedenti disposizioni restrittive per il contenimento dell’emergenza da COVID-19.

LE MISURE DI QUESTO DECRETO LEGGE SI APPLICANO DAL 18 MAGGIO 2020 AL 31 LUGLIO 2020

Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti:

Spostamenti

  • A decorrere dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione NON saranno soggetti ad ALCUNA LIMITAZIONE.

Lo Stato o le Regioni potranno adottare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

  • Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
    Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
  • Gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
  • È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
  • La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  • Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Il Sindaco può chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
  • Le riunioni si svolgono garantendo la distanza interpersonale di un metro.
  • Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività didattiche

  • Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati sono svolte con modalità definite nei provvedimenti adottati in base all’art.2 DL n. 19 del 2020

– Attività economiche, produttive e sociali

  • A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
  • In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
  • Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
    In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni

  • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  • Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
    Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
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