Modena, 29 luglio 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

MISURE CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19

 

Il Consiglio dei Ministri, il 29 luglio ha approvato un decreto legge che:

  • proroga, fino al 15 ottobre 2020, lo stato d’emergenza relativo alla pandemia da COVID 19;
  • proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
  • in particolare viene prorogata la possibilità su specifiche parti del territorio nazionale oppure, sulla totalità di esso, di adottare, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020 (termine dello stato di emergenza), provvedimenti restrittivi che possono variare secondo “l’andamento epidemiologico del  virus”.
  • in pratica viene riattribuita al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare nuovi DPCM con i quali, possono essere previste limitazioni inerenti: la circolazione delle persone; la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; l’applicazione della misura della quarantena precauzionale; il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena; la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande; la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali; la limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.
  • Vengono prorogate fino al 15 ottobre 2020 tutte le disposizioni previste per il contrasto alla diffusione del virus in particolare:
  • È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, con le modalità stabilite con i provvedimenti dal Governo o dalle Regioni.
  • Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Possono essere adottate misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifici provvedimenti.
  • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  • Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nell’ attesa dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive.

 

Con il decreto-legge vengono prorogati al 15 ottobre i termini relativi a:

  • PRODUZIONE E IMPORTAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE IN DEROGA
  • UTILIZZABILITA’ MASCHERINE CHIRURGICHE PER LAVORATORI E FILTRANTI PER LA COMUNITA’

Possibilità di considerare Dispositivi di Protezione Individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

  • DIRITTO AL LAVORO AGILE PER LAVORATORI DISABILI O CHE ABBIANO NEL NUCLEO FAMILIARE UNA PERSONA CON DISABILITA’ – PRIORITA’ RICONOSCIUTE AI LAVORATORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE O IMMUNODEPRESSI.
  • RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENTI PUBBLICI E DELLE ASSOCIAZIONI PRIVATE ANCHE NON RICONOSCIUTE

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. Per lo stesso periodo i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza.

Per lo stesso periodo, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

  • FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICOVID-19
  • DIRITTO AL LAVORO AGILE PER I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI MINORI E PER I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI CONTAGIO A CAUSA DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE. (NON PROROGATA la norma che prevedeva che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro)
  • POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER OGNI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE IN ASSENZA DI ACCORDI INDIVIDUALI

La modalità di lavoro agile,  disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata,  non oltre il 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

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