Modena 09 luglio 2018
Informativa Settore Paghe
DECRETO <<DIGNITA’>>
Entrata in vigore del nuovo Decreto. Cosa cambia per i datori di lavoro nella gestione dei contratti a termine?
Il Decreto Legge n.87/2018 (c.d. Decreto Dignità), che modifica alcuni articoli del D.Lgs 81/2015 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato, è entrato in vigore sabato 14 luglio 2018 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 13/7/2018). Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il D.L. potrà essere convertito in Legge dal Parlamento ed, in sede di conversione, potrebbero anche essere apportate modifiche al testo originale.
Confesercenti esprime una profonda insoddisfazione rispetto al provvedimento, ed in particolare rispetto all’inserimento di pesanti interventi sui contratti a termine: infatti, se da una parte è condivisibile l’obiettivo di stabilizzare l’occupazione dando maggiori garanzie ai lavoratori, dall’altra non è accetabile la penalizzazione delle imprese – che in primo luogo garantiscono il lavoro, che consegue con le modifiche ai contratti di lavoro a tempo determinato apportate dal Decreto Dignità.
Principali interventi di modifica della disciplina del lavoro introdotti dal Decreto Dignità
- Durata massima del rapporto a tempo determinato, che passa da 36 a 24 mesi, indipendentemente da proroghe e rinnovi intervenuti fra il datore di lavoro e il lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
- Sono introdotte le causali che rendono lecito il rapporto a tempo determinato (TD) di durata superiore a 12 mesi (e non superiore ai 24), solo se in presenza di una delle seguenti motivazioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Solo il contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, potrà essere sottoscritto senza apposizione di causali.
La causale a) o b) deve essere riportata sul contratto a tempo determinato, da stipulare in forma scritta, in caso di rinnovo del contratto. In caso di proroga la causale deve essere apposta al superamento dei 12 mesi di durata. .
- Proroghe al contratto: il contratto a TD può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di quattro volte nell’ambito dei 24 mesi complessivi. Si trasforma in contratto a tempo indeterminato a partire dalla quinta proroga.
Le modifiche della durata massima e l’introduzione delle causali verranno applicate ai contratti a tempo determinato stipulati, rinnovati o prorogati dal 14707/2018, data di entrata in vigore del Decreto.
Ma non solo. Il nuovo decreto prevede:
- che la contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro a tempo determinato sia aumentata dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto, anche a scopo di somministrazione;
- l’aumento da 120 a 180 giorni del periodo entro il quale il lavoratore può impugnare il contratto a tempo determinato;
- l’innalzamento dell’indennita’ risarcitoria nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo;
In caso di assunzione presso un’Agenzia di Somministrazione con contratto a tempo determinato, il rapporto tra l’Agenzia di somministrazione e il lavoratore è soggetto all’intera disciplina del lavoro a TD con alcune esclusioni.
