Modena, 3 aprile 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

Le misure in Emilia Romagna: Ordinanza 3 aprile 2020 a firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione

 

I provvedimenti di questa ordinanza (qui il testo integrale) sono efficaci dal 4 Aprile 2020 fino al 13 Aprile 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, (vedi elenco completo alla news) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita tutti i giorni della settimana la consegna dei prodotti  anche non alimentari o di prima necessità, al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenzaradio e telefono.

GIORNATE PREFESTIVE

Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, sono chiusi nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentaridi prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

GIORNATE FESTIVE

Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

MERCATI

Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fierecompresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

 

Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

RISTORANTI E BAR CHIUSI consentite le consegne a domicilio

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su  base contrattuale e degli esercizi situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza, purchè garantiscano  la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito per tutti i giorni della settimana solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

Le aziende che preparano  e vendono cibi da asporto all’interno di punti vendita di alimentari possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

STRUTTURE RICETTIVE

Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco è contemplato nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, che possono stare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed  altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.

All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano.

STABILIMENTI BALNEARI

Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza.

CIMITERI COMUNALI

Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali; vengono garantiti, comunque, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

SCORTE DI MAGAZZINO

E’ autorizzata esclusivamente la vendita, sul territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attivita di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalita’ organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020.

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