Modena, 1 marzo 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: misure urgenti per il contenimento del contagio del Coronavirus
A questo link (Documento ministeriale) il testo per esteso del Decreto del Consiglio dei Ministri, che ha stabilito ulteriori misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.L’Emilia-Romagna è collocata all’interno dell’allegato 2, a eccezione della provincia di Piacenza che è inserita anche nell’allegato 3.In sintesi i principali punti in vigore in Emilia Romagna dal 2 all’8 marzo:
- Permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle citate, possono operare adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Queste limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza regionale e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale.
- Il decreto consente, rispetto all’ordinanza, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, l’apertura di musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, dei complessi monumentali. Anche in questo caso, le modalità adottate devono essere tali da far sì che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- Viene confermata anche la sospensione dei corsi professionali, dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- Viene confermata la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

