Modena, 8 marzo 2020

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

Emergenza Coronavirus: nuove disposizioni, obblighi e sanzioni in vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020

 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la notte scorsa il nuovo DPCM che impone da subito e fino al 3 aprile nuove restrizioni al movimento delle persone e all’operatività delle attività, in Lombardia e in alcune province di Veneto, Piemonte, Marche e Emilia Romagna. Tra queste Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini.

E’prevista la sospensione di attività pubbliche, la chiusura di musei, palestre, piscine, teatri, lo stop ai concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working.  I datori di lavoro potranno mettere in ferie o in congedo i dipendenti.

Le limitazioni al movimento non dovrebbero essere un divieto assoluto, non si bloccano treni e aerei e sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. 

Qui fino al 3 aprile saranno comunque limitati i movimenti in uscita, bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro. Chi ha 37,5 di febbre deve a restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire. Scuole di ogni ordine e grado: attività didattiche ferme fino al 03 aprile.

Il monitoraggio è affidato al Prefetto, che può utilizzare per i controlli anche le Forze armate e i Vigili del Fuoco. Si fa riferimento all’articolo 650 del Codice penale per quanto riguarda le sanzioni. L’articolo recita: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro».

Per quanto riguarda, nello specifico, le imprese dei principali settori di nostro riferimento, fermi ristando alcuni dubbi interpretativi per i quali attendiamo chiarimenti regionali, riportiamo di seguito i commi dell’articolo 1 del decreto che riguardano attività commerciali, locali pubblici, mercati e manifestazioni:

  1. g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
  2. n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  3. o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  4. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
    In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
    La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
  5. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
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