Modena, 11 aprile 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
Credito d’imposta per le spese di sanificazione, anche per acquisto mascherine e dispositivi: ecco le tipologie di spese ammissibili
Il testo del “Decreto Legge Liquidità” (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene un ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
La modifica apportata consiste nell’estensione delle tipologie di spese ammissibili all’agevolazione a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Le tipologie di spese ammissibili al nuovo credito d’imposta per spese di sanificazione sono le seguenti:
– spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
– spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
– spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
– spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.Sull’ampliamento dell’insieme dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
– mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
– guanti
– visiere di protezione e occhiali protettivi
– tute di protezione e calzari.Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
– barriere protettive
– pannelli protettivi
– detergenti mani.Restano confermate le altre caratteristiche del credito d’imposta in esame:
- I potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
- E’ confermata anche l’entità del credito d’imposta: in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Fruizione del credito d’imposta: sarà definita entro il 15/04/2020 (con Decreto del Mise, di concerto col Mef). Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.
Lascia un commento