Modena, 18 marzo 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

Apertura rivendite generi di monopolio durante l’emergenza COVID 19

 

Si rende opportuno fornire istruzioni con riferimento alle fattispecie del titolare di rivendita di generi di monopolio che intenda chiudere l’esercizio o ridurre l’orario anche laddove non sussistano accertati profili sintomatici o patologici, in considerazione delle mutate esigenze riscontrate sul territorio nazionale.

Al fine di individuare misure che consentano di conciliare l’interesse primario della tutela della salute pubblica con quella del mantenimento del servizio, atteso che il servizio di vendita di generi di monopolio, ai sensi delle disposizioni vigenti, riveste carattere di essenzialità, i titolari delle rivendite rientranti nelle fattispecie di cui sopra potranno sospendere le relative attività, previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Tale comunicazione dovrà essere corredata di autocertificazione, come da modello scaricabile qui, relativamente alla sussistenza di motivi precauzionali di protezione della salute pubblica collegati all’emergenza sanitaria o di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.

Al fine di garantire il servizio di distribuzione dei generi di monopolio, il rivenditore, laddove munito di distributore automatico, sarà tenuto a garantirne il corretto e tempestivo rifornimento. In mancanza di tale dispositivo o in caso di non funzionamento dello stesso, il rivenditore, dovrà apporre in ogni caso apposito avviso con indicazione dell’ubicazione dei distributori attivi più vicini o di rivendite aperte.

I giorni di chiusura, comunicati secondo le modalità di cui sopra, saranno considerati come chiusura per forza maggiore.

Le Associazioni di categoria sono pregate di garantire, tramite i loro associati, una turnazione atta a consentire l’apertura di esercizi che assicurino una facile raggiungibilità da parte della clientela.

È altresì riconosciuta, per le rivendite che non intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, la possibilità di seguire l’orario ordinario (nel qual caso non occorre alcuna comunicazione) ovvero un orario ridotto previa comunicazione all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente.

Nell’ipotesi da ultimo indicata, il rivenditore è tenuto ad apporre apposito avviso all’utenza circa l’orario di apertura, non inferiore comunque alle cinque ore giornaliere e a produrre apposita autocertificazione secondo modello allegato attestante l’impossibilità di apertura secondo l’orario ordinario a causa di indifferibili esigenze collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria riguardanti l’esercente o i suoi prossimi congiunti o conviventi.

Relativamente ai giochi i Monopoli chiedono ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

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