Modena, 11 gennaio 2021

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

AUTORIZZATA L’IVA AGEVOLATA AL 10% ANCHE SU PIATTI PRONTI E DA ASPORTO

 

In sede di approvazione della Legge Finanziaria 2021 (legge 178/2020), con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, viene a concludersi positivamente la questione negli ultimi mesi parecchio dibattuta, in merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% spettante per la somministrazione pasti, anche alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato o della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

La nuova disposizione (di cui all’articolo 1, comma 40 della legge Finanziaria) risolve la questione che si era aperta a seguito della precedente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad uno specifico interpello (n.581 del 14/12/2020 ), risultata in contrapposizione allaRisposta del MEF precedentemente fornita a novembre 2020 in sede parlamentare, volta a calmierare l’impatto dei provvedimenti governativi che limitano l’apertura al pubblico dei locali in cui viene effettuata la somministrazione di cibi e bevande al tavolo, al fine del contrasto dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 (vedi quanto sotto riportato, per memoria).

 

Il perimetro della norma è rappresentato dai soli piatti pronti e da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati, per essere consegnati a domicilio, per essere acquistati e portati via (asporto), quindi sono escluse le bevande, alle quali dovranno essere applicate le aliquote ordinarie, e lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate al comma 40. Questo perché la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione (che è una prestazione di servizi comprensivo di prestazioni di fare, come il consumo in loco, e di prestazioni di dare, come la cessione di beni alimentari di qualsiasi caratteristica), ma assoggetta a una aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio, stabilendo quindi un perimetro sul cosa, sul quando e sul come. La fattispecie, di conseguenza, è autonoma e non può essere ricondotta né alla cessione di beni alimentari propriamente detta, né alla somministrazione di alimenti e bevande.

Come detto sopra, l’intervento inserito in legge Finanziaria 2021 ha la forma di norma di interpretazione autentica, la quale non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo. Pertanto viene sanato il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% i piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato o della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

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