Modena, 4 settembre 2020

 

INFORMATIVA ISTITUZIONALE

 

NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE N.104/2020 (C.D. DECRETO AGOSTO).

Le novità in breve

In data 15 agosto 2020 è entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto che contiene importanti novità per i datori di lavoro riguardo:

 

  • ulteriori periodi di cassa integrazione per covid-19
  • esoneri contributivi per nuove assunzioni o per le ditte che non utilizzeranno ulteriori periodi di ammortizzatori sociali
  • proroga dei contratti a termine

 

Per approfondire

 

D.L. 104/2020 Articolo 1 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

CIG COVID : Nuove 18 settimane richiedibili nel periodo 13/7/2020 – 31/12/2020

Sono previste ulteriori 18 settimane (9+9) rispetto alle precedenti 18 settimane (9+5+4) di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario Fis e Cassa integrazione in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove 18 settimane – causale Covid-19- devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13/7/2020 e il 31/12/2020.

Contributo addizionale Inps

Le prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto non hanno costi Inps per le imprese; le ulteriori 9 settimane invece non sono soggette al contributo addizionale Inps soltanto se:

  • il datore di lavoro ha una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • se si tratta di azienda che ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1/1/2019.

 

Al di fuori di tale esclusione, il contributo addizionale è invece determinato nelle misure di seguito indicate

– 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

– 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;

La riduzione del fatturato è calcolata in base al raffronto tra primo semestre 2020 e il corrispondente semestre 2019.

Il contributo addizionale Inps va determinato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato in modo normale anziché avere usufruito della cassa integrazione.

 

D.L. 104/2020 Articolo 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale delle nuove 18 settimane previste dal decreto agosto, che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero parziale  dai contributi previdenziali Inps a carico del datore di lavoro.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 4 mesi, calcolato su un imponibile pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero può essere riconosciuto anche a datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, sulla base delle vecchie normative, tra luglio ed agosto.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero si applicano i divieti di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per riduzione di personale.

La violazione di tali divieti comporta la revoca dall’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

 

D.L. 104/2020 Articolo 6 – nuove assunzioni a tempo indeterminato: esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Fino al 31/12/2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato dal 16.8.2020, anche se non risultano in incremento, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali Inps a loro carico:

  • per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;
  • nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 16.8.2020.

Sono esclusi dall’esonero:

  • le assunzioni con contratto di apprendistato
  • i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

D.L. 104/2020 Articolo 8 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Vengono introdotte significative novità in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.

In primo luogo, fino al 31/12/2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile prorogare o rinnovare, a partire dal 15/8/2020, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni o delle causali previste dalle leggi vigenti, purché il contratto di proroga o di rinnovo sia siglato entro il 31/12/2020 anche se la scadenza del rapporto di lavoro cadrà oltre tale data..

 

D.L. 104/2020 Articolo 14 – Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Permane il blocco generalizzato dei licenziamenti sia individuali per riduzione di personale che collettivi, scattato il 17 marzo 2020; da un lato è prevista una proroga del divieto dei licenziamenti, dall’altro sono previste poche deroghe al blocco come di seguito sintetizzato:                                     .

BLOCCO CON ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

  1. Le aziende non potranno licenziare fino alla integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, prorogati delle ulteriori 18 settimane dal Decreto Agosto;
  2. le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020. Pertanto, per il calcolo del periodo del blocco dei licenziamenti, se, ad esempio, un’azienda utilizzerà gli ammortizzatori Covid dal 13 luglio (primo giorno utile) per 18 settimane, non potrà licenziare per le successive 18 settimane, ovvero fino al 16 novembre 2020. Se, invece, utilizzerà gli ammortizzatori Covid a partire dal 19 luglio per 18 settimane, il blocco durerà per le successive 18 settimane, ovvero fino al 22 novembre 2020.

 

BLOCCO CON RICHIESTA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER MAX 4 MESI

Il blocco dei licenziamenti economici (individuali e collettivi) vige anche per i datori di lavoro che beneficeranno dell’esonero contributivo, previsto a favore dei datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

 

DEROGHE AMMESSE AL BLOCCO:

E’ possibile licenziare:

  • per cessazione di attività (conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione,
    anche parziale, dell’attività)
  • a seguito di un accordo sindacale aziendale di incentivo all’esodo, limitatamente per i lavoratori che aderiscono volontariamente all’accordo. In questo caso ai lavoratori che aderiscono e che cessano il rapporto di lavoro, viene riconosciuto il trattamento NASPI da parte dell’Inps.
  • Dichiarazione di Fallimento dell’impresa senza esercizio provvisorio
  • Licenziamenti per motivi disciplinari
  • Cessazioni con procedura conciliazione in sede sindacale (Ufficio Conciliazioni Confesercenti)

Si attendono le Circolari applicative da parte del Ministero del lavoro e dell’Inps.

Gli Uffici libri paga ed i Consulenti sono a disposizione degli associati per valutare le presenti novità normative, alle quali seguiranno degli approfondimenti.

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