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Modena, 22 settembre 2021

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CONFESERCENTI MODENA

Green pass, pubblicato il nuovo decreto: ecco cosa prevede

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto che rende obbligatorio il Green pass in tutti i luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, quando è programmata la scadenza dello stato d’emergenza. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e, secondo l’articolo 1 del decreto, definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il decreto prevede lo stop dello stipendio per i lavoratori sprovvisti di Green pass, ma non il licenziamento, e nella pubblicazione, c’è una novità in merito alla sospensione del lavoratore: il dipendente senza passaporto vaccinale è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Solo per le imprese con meno di 15 dipendenti, il decreto prevede una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può infatti sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Sono previste multe da 600 e fino a 1.500 euro per il lavoratore che viene trovato sul luogo di lavoro senza certificato valido, che verranno comminate dalla Prefettura provinciale dopo la segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni (datori di lavoro e loro delegati ndr.). Per i datori di lavoro che risultino inadempienti è prevista invece una sanzione da 400 a 1.000 euro, alla quale potrebbe aggiungersi, se è stato omesso il controllo, un’ulteriore sanzione dovuta dall’accesso di lavoratori privi di certificato verde.

Si attendono ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti, in particolare per le piccole imprese.

Per quanto riguarda la validità del Green pass, il certificato diventerà valido subito dopo la prima iniezione di vaccino, non più quindi dopo 15 giorni dalla somministrazione, come previsto dalla normativa previgente. Inoltre, sarà valido per 12 mesi dalla data di avvenuta vaccinazione o guarigione.
Per quanto riguarda i tamponi è stata estesa la validità dell’esito dei molecolari a 72 ore mentre quella degli antigenici continuerà ad essere 48 ore.
I lavoratori non potranno effettuare i tamponi gratuitamente. Saranno invece gratuiti per le persone “fragili”, per i quali è sconsigliata la vaccinazione e che, quindi, non avranno l’obbligo del Green pass.

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto, le farmacie sono tenute ad assicurare, almeno sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus Covid-19, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa.
In caso di inosservanza della disposizione, verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Inoltre, il Prefetto territorialmente competente, potrà disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.

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