Modena, 2 aprile 2020
INFORMATIVA ISTITUZIONALE
BONUS PROFESSIONISTI E AUTONOMI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE
E’ stato Pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, di medici, veterinari, farmacisti, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, ragionieri e periti commerciali e di tutte le categorie previste dal Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994), danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i seguenti benefici:
- utilizzo della Cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario o della Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);
- richiesta dell’indennità “una tantum” prevista da uno dei seguenti articoli del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: 27, 28, 29, 30, 38 e 96;
- possesso del Reddito di cittadinanza.
Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.
Per ottenere l’indennità, i professionisti dovranno presentare, dal 1° al 30 aprile 2020, richiesta di erogazione direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda dovrà essere presentata in base allo schema che lo stesso ente previdenziale avrà predisposto. Alla richiesta il lavoratore dovrà allegare la seguente documentazione:
- copia del documento d’identità in corso di validità,
- copia del codice fiscale,
- coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità,
- auto dichiarazione che dovrà contenere le seguenti affermazioni:
- a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge n.18/2020,
- c) non essere percettore del reddito di cittadinanza;
- d) non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- e) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore a 35.000 euro, in caso di limitazioni ricevute dai provvedimenti restrittivi emessi in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ovvero un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euroe abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- f) aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subìto una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subìto una limitazione alla propria attività, dovuta ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande saranno considerate in base all’ordine cronologico e l’ente di previdenza, prima dell’erogazione dell’indennità, dovrà effettuare una verifica dei requisiti dei singoli richiedenti, in relazione alla documentazione allegata alla richiesta stessa. Una volta provveduto all’erogazione dell’indennità, l’ente dovrà trasmettere l’elenco dei soggetti beneficiari all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, che potranno effettuare i dovuti controlli.
All’articolo 34 del Decreto Liquidità in vigore dal 9 aprile, è prevista una specifica in merito alla questione del “bonus 600€ / Fondo per il reddito di ultima istanza” per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Viene ora specificato che i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell’indennità: devono essere iscritti in via esclusiva alla Cassa (pertanto non devono conseguire anche redditi da lavoro dipendente); non devono essere titolari di trattamento pensionistico.
Si segnala che a seguito di tale modifica, le singole Casse previdenziali hanno sospeso il pagamento dell’indennità, e al soggetto interessato è quindi richiesto di “integrare” / rispedire una nuova dichiarazione per la richiesta del bonus, seguendo le specifiche istruzioni / modalità che vengono fornite dalle singole Casse previdenziali.
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